Appello dei docenti fragili al Miur

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Riceviamo e volentieri diffondiamo

Sin dall’inizio dell’Emergenza sanitaria, il Legislatore ha ritenuto opportuno tutelare alcune categorie di lavoratori e lavoratrici. In particolare è stata coniata la definizione di “Lavoratori fragili”: lavoratori che (con disabilità o no), essendo affetti da particolari patologie, sarebbero più esposti al rischio del contagio (magari con esiti fatali) del SARS COV2 se lavorassero in presenza.

Il Legislatore ha ritenuto, altresì, opportuno, individuare alcune soluzioni, all’apparenza ben articolate, ma che nella realtà, anche nella mera applicazione burocratica, si sono rivelate inefficaci o addirittura inapplicabili perché in conflitto con alcuni CCNL. I vari decreti susseguitisi nel tempo hanno sempre posto in essere l’equiparazione della malattia al ricovero, ritenendo tale “stratagemma” utile ad evitare l’accumulo di giorni di assenza nel cosiddetto “comporto”, il cui raggiungimento espone addirittura al rischio del licenziamento.

E’ questo il caso dei lavoratori e delle lavoratrici del settore scolastico, dove le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse alla presenza da marzo a giugno e i docenti fragili si sono “scontrati” con il tema della sicurezza sul luogo di lavoro a settembre con le riaperture.

La scuola italiana sta pagando il prezzo dei tagli che, nel tempo, hanno generato pesanti carenze strutturali, per cui la mancanza anche solo di una piccolissima parte del personale avrebbe reso molto difficoltosa la riapertura in presenza.

Il MIUR ha, quindi, emanato l’11 settembre 2020 la nota ministeriale 1585 che applicava impropriamente ai docenti fragili il contratto integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale ritenuto inidoneo (artt. 4 comma 2 e 17 comma 5 CCNL scuola 29 nov. 2007). I docenti fragili che avevano lavorato fino a giugno, e le cui condizioni di salute non erano mutate a settembre, sono stati dichiarati non “semplicemente” fragili ma “inidonei alla mansione”, mentre la realtà è che non sono questi ad essere inidonei ma l’ambiente di lavoro in cui dovrebbero prestare la propria mansione a non poter garantire loro protezione e sicurezza. E’ evidente come questa condizione sia in palese conflitto con il dettato costituzionale, il cui art. 32 recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”. A seguire sono, inoltre violati l’art. 2087 del Codice Civile e tutto il dettato del D. Lgs 81/08.

Una volta dichiarati inidonei, i docenti “fragili” sono stati posti in “malattia d’ufficio”: basata su un decreto del Dirigente scolastico e la cui retribuzione non è competenza INPS o INAIL ma direttamente del MEF, ed è completamente conteggiata ai fini del comporto.

Il docente fragile, in malattia d’ufficio, è stato allora messo davanti la “possibilità” di chiedere “l’utilizzazione”: la stipula di un diverso contratto, come personale ATA (con relativo cambio mansione e diverso monte ore di lavoro settimanali), determinando un vero e proprio demansionamento per cui non viene neanche garantita la modalità da remoto, né la permanenza presso la scuola di servizio.

E così gli insegnanti non sono più stati soggetti “a rischio”, ma lavoratori che non sanno svolgere il proprio lavoro per motivi di salute e vanno adibiti ad altre mansioni, anche in presenza, nonostante la circolazione del virus. Il paradosso, vuole che a molti docenti, ormai giunti a fine comporto e costretti a chiedere l’utilizzazione, questa spesso non sia stata neanche concessa dai vari uffici scolastici regionali, perché i posti disponibili sono limitati rispetto al numero di fragili.

Le norme sul lavoro agile non sono state applicate al settore scolastico in considerazione di quanto disposto dall’art. 32, c. 4, del D.L. 104/2020 che stabilisce: “al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’articolo 231 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica. Questo perchè, al contrario di quanto si pensi DAD non significa e non corrisponde a smartworking.

Tutto questo sarebbe dovuto cambiare con la legge 126 del 13 ottobre 2020 che prevedeva, come spiegato in precedenza, al comma 2 per il periodo di assenza fino al 15 ottobre la malattia equiparata a ricovero ospedaliero, e nel caso del contratto specifico, non computabile ai fini del comporto (comma 1 – quinquies), e al comma 2 bis per il periodo dal 16 ottobre fino al 31 dicembre 2020, lo svolgimento del lavoro da remoto.

Il comma 2 ed in particolare la nota 1- quinquies che escludeva la malattia dal comporto almeno fino al 16 ottobre non è mai stata applicata per i lavoratori della scuola, siano essi ATA o docenti. La procedura è, infatti, gestita dal portale SIDI e non è possibile modificare la malattia pregressa scorporando il periodo dal comporto senza la creazione di un codice apposito per la fragilità così come è stato fatto per la malattia da covid-19, per cui i fragili del settore non hanno usufruito neanche di questa parziale tutela.

Questo appello vuole ricordare che i docenti fragili potrebbero essere adibiti a corsi di recupero o aiuto compiti on line. Potrebbero occuparsi degli alunni in quarantena, di fornire materiale didattico, di seguire i docenti neoassunti, di redigere progetti scolastici o di fornire aiuto alle funzioni strumentali. Ma le procedure ufficiali non consentono tutto questo, perché nel momento in cui i docenti fragili risultassero in servizio in modalità agile, le istituzioni scolastiche non avrebbero la possibilità di nominare un supplente in presenza che è indispensabile.

Infine va ricordato che tutto questo vale per i docenti di ruolo mentre nessuna tutela è prevista per i docenti fragili a tempo determinato che non possono neanche chiedere l’utilizzazione e sono quindi costretti in malattia d’ufficio pur avendo un solo mese di comporto con stipendio al 100 per cento. Tali docenti rischiano, non solo ora la non retribuzione, ma anche in futuro (va ricordato che il comporto si calcola su tre anni) il licenziamento in futuro se dovessero aver bisogno di ricorrere alla malattia.

Pertanto:

Si chiede al Miur ed ai vari Usr di emanare indicazioni operative per sanare i periodi di assenza dei docenti che sono stati determinati dalla fragilità correlata all’emergenza sanitaria, fino al termine della stessa, salvo ulteriori variazioni normative a tutela dei suddetti lavoratori e l’applicazione del lavoro in modalità agile, da remoto, su propria mansione, senza ricorso all’utilizzazione, anche attraverso la creazione di nuovi codici sidi che pongano finalmente rimedio a questa drammatica situazione.

Per adesioni all’appello, inviare mail a:[email protected] e come oggetto inserire “Adesione appello” scrivendo nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e se aderire o meno.